Nuovo
Statuto Sezionale
II presente Regolamento Sezionale è stato approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci in data
27 Marzo 2008 e ratificato dal Comitato Centrale di
Indirizzo e Controllo nella riunione del 22 Novembre 2008.
TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA
Art. 1 - Denominazione e durata Art. 2 - Natura
TITOLO II - SCOPI E FUNZIONI
Art. 3 - Scopi Art. 4 - Locali sede
TITOLO III - SOCI Art. 5 - Soci
Art. 6 - Ammissione
Art. 7 - Quota associativa
Art. 8 - Durata
Art. 9 - Dimissioni
Art. 10 - Perdita della qualità di socio
Art. 11 - Sanzioni disciplinari
Art. 12 - Ricorsi
TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 13 - Organi della Sezione
Capo I - ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 14 - Assemblea
Art. 15 - Convocazione
Art. 16 - Partecipazione
Art. 17 - Presidente e Segretario dell’Assemblea
Art. 18 - Deliberazioni
Capo II - CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19 - Composizione e funzioni
Art. 20 - Durata e scioglimento
Art. 21 - Convocazione
Art. 22 - Modalità di convocazione e delibere
Capo III - PRESIDENTE
Art. 23 - Compiti del Presidente
Capo IV - TESORIERE E SEGRETARIO
Art. 24 - Compiti del Tesoriere
Art. 25 - Compiti del Segretario
Capo V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 26 – Composizione, durata e compiti
Capo VI - DELEGATI
Art. 27 – Nomina e compiti
TITOLO V - CARICHE SOCIALI
Art. 28 - Condizioni di eleggibilità
TITOLO VI - COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE
Art. 29 - Commissioni, Gruppi e Scuole
TITOLO VII - SOTTOSEZIONI
Art. 30 - Costituzione
Art. 31 – Organizzazione interna
TITOLO VIII - PATRIMONIO
Art. 32 - Patrimonio
TITOLO IX - AMMINISTRAZIONE
Art. 33 - Esercizio sociale
TITOLO X - CONTROVERSIE
Art. 34 - Tentativo di conciliazione
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35 - Rinvio delle norme del Club Alpino Italiano ed
entrata in vigore
Art. 36 – Norme transitorie
TITOLO I
DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA
Art. 1 - Denominazione e Durata
L’Associazione denominata “CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di
Pordenone”, fondata nel 1925, con sede legale in Pordenone, è
struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a
tutti gli effetti. E’ soggetto di diritto privato, dotato di
proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa,
funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento
Regionale del Club Alpino Italiano, denominato “Club Alpino
Italiano – Regione Friuli Venezia Giulia”. L’Associazione ha
durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31
dicembre.
Art. 2 - Natura
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente,
apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di
democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed
al Regolamento Generale del C.A.I..
TITOLO II
SCOPI E FUNZIONI
Art. 3 - Scopi
L’Associazione ha per scopo di promuovere l’alpinismo in ogni
sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne,
specie quelle del territorio in cui si svolge l’attività
sociale, e la tutela del loro ambiente naturale. Per conseguire
tali scopi, provvede: a) alla realizzazione, alla manutenzione
ed alla gestione di rifugi e bivacchi; b) al tracciamento, alla
realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere
alpi-ne e delle attrezzature alpinistiche, anche in
collaborazione con le Sezioni territo-rialmente competenti; c)
alla diffusione della frequentazione della montagna e alla
organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche,
escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche,
speleo-logiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di
quelle ad esse propedeutiche; d) alla programmazione,
organizzazione e gestione di corsi di addestramento per le
at-tività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche,
sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo
giovanile e di quelle ad esse propedeutiche, in ac-cordo con le
apposite Scuole competenti in materia; e) alla formazione di
soci dell’Associazione come Istruttori di alpinismo e
scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle
attività di cui alle lett. c) e d), in collabo-razione con le
apposite Scuole del C.A.I. competenti per materia; f) alla
promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni
locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e
didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto
della montagna; g) alla promozione di ogni iniziativa idonea
alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano; h)
alla organizzazione, anche in collaborazione con le altre
Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la
prevenzione degli infortuni nello svolgimento delle atti-vità
alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche,
sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo
giovanile, nonché a collaborare con il Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), al soccorso di persone in
stato di pericolo ed al recupero di vittime; i) a pubblicare il
periodico sezionale denominato “Il Notiziario”, del quale è
editrice e proprietaria; l) a provvedere alla sede
dell’Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e
l’archivio. E’ vietato lo svolgimento di attività diverse da
quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse. Non
sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione, senza
l’autorizzazione scritta degli organi competenti. Non sono
ammesse iniziative o attività di singoli soci in concorrenza con
quelle ufficialmente programmate dalla Sezione o a discapito
delle medesime.
Art. 4 - Locali sede
Nei locali della sede non possono svolgersi attività che
contrastino con le attività istituzionali. I locali medesimi non
possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se
non previo consenso scritto del Consiglio Direttivo e, nei casi
di urgenza, del Presidente.
TITOLO III
SOCI
Art. 5 - Soci
Sono istituite le seguenti categorie di soci: benemeriti,
ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra
categoria. I soci C.A.I. appartenenti alle Sezioni nazionali che
versano la quota associativa sezionale fissata dall’Assemblea,
partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti
dei soci ordinari. Il socio della Sezione che abbia acquisito
particolari meriti alpinistici o benemerenze nell’attività
sociale, può essere iscritto nell’albo d’onore della Sezione
stessa. Gli iscritti della Sezione sono di diritto soci del
C.A.I.. I diritti dei soci sono quelli stabiliti dallo Statuto e
dal Regolamento Generale del C.A.I.. Le prestazioni fornite dai
soci sono volontarie e gratuite.
Art. 6 - Ammissione
Chiunque intenda aderire al C.A.l. deve presentare domanda al
Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati
anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da al-meno un
socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni. Se
minore di età, la domanda deve essere firmata anche da chi
esercita la potestà genitoriale. La doman-da presentata
nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.
Il socio, con l’ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto,
il Regolamento Generale del C.A.I. e lo Statuto della Sezione,
nonché le delibere dell’Assemblea dei soci e del Consi-glio
Direttivo.
Art. 7 - Quota associativa
Il socio è tenuto a corrispondere alla Sezione: a) la quota di
ammissione, che comprende il costo della tessera, il distintivo
sociale, le copie dello Statuto, del Regolamento Generale del
C.A.I. e di quello sezionale, che gli vengono consegnate
all’atto del perfezionamento dell’iscrizione; b) la quota
associativa annuale; c) il contributo ordinario annuale per le
pubblicazioni sociali e per le coperture assicura-tive; d)
eventuali contributi straordinari destinati a fini
istituzionali. Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del
comma precedente devono essere versa-te entro il 31 marzo di
ogni anno. Dopo tale data verrà addebitata al socio una penale
per il ritardato pagamento. Il socio non in regola con i
versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né
usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il
socio è considerato decaduto se non rinnova la propria adesione
versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di
ciascun anno sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la
decadenza, dandone comunicazione al socio. Non si può
riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l’anzianità di
adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era
iscritto, delle quote associative annuali arretrate. Il socio di
cui sia stata accertata la decadenza perde tutti i diritti
spettanti ai soci e li riacquista dalla data di registrazione da
parte della Segreteria Generale del C.A.I.
Art. 8 - Durata
La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la
durata del rapporto sociale. Ai soci che raggiungono
un’anzianità ininterrotta al C.A.I di venticinque, cinquanta,
sessanta e settantacinque anni, vengono consegnati speciali
distintivi.
Art. 9 - Dimissioni
Il socio può dimettersi dal C.A.I. in qualsiasi momento; le
dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio
Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto
immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale
versata. Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi
Sezione. Il trasferimento da una Sezio-ne ad un’altra deve
essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza
dalla Sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il
trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.
Art. 10 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde: per estinzione della persona
giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito,
per dimissioni, per mancato pagamento della quota annuale, per
provvedimento disciplinare o per morte del socio.
Art. 11 - Sanzioni disciplinari
Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che
tenga un contegno non conforme ai principi del C.A.I. ed alle
regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti
previsti dal Regolamento disciplinare.
Art. 12 - Ricorsi
In conformità ai principi, alle procedure e nei termini
stabiliti dal Regolamento disciplina-re, contro i provvedimenti
disciplinari il socio può presentare ricorso al Collegio
Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per
territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il socio ed
il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso
avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale
dei Probiviri del C.A.I..
TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 13 - Organi della Sezione
Sono organi della Sezione: - l’Assemblea dei soci; - il
Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Collegio dei Revisori
dei conti; - Il Segretario; - Il Tesoriere.
Capo I - ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 14 - Assemblea
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano della Sezione; essa è
costituita da tutti i soci ordinari e familiari di età maggiore
di anni diciotto. Le sue deliberazioni vincolano anche gli
assenti o i dissenzienti. L’Assemblea: - approva lo Statuto e
delibera i programmi annuali e pluriennali della Sezione; -
elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei
conti ed i Delegati all’Assemblea dei Delegati del C.A.I. nel
numero assegnato, scelti tra i soci maggiorenni ordinari e
familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente
Statuto, escluso il voto per corrispondenza; - approva l’operato
del Consiglio Direttivo, il bilancio d’esercizio, il bilancio
preventivo e la relazione del Presidente; - approva annualmente
le quote associative; - delibera l’acquisto, l’alienazione di
immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi; -
delibera lo scioglimento della Sezione stabilendone le modalità
e nominando uno o più liquidatori; - delibera, in unica lettura,
sulle modificazioni da apportare allo Statuto sezionale; -
delibera su ogni altra questione, contenuta nell’ordine del
giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che
sia sollevata, mediante mozione sottoscritta, da almeno
venticinque soci aventi diritto al voto.
Art. 15 - Convocazione
L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata una volta all’anno
entro il termine perentorio del 31 marzo, per l’approvazione dei
bilanci e la nomina delle cariche sociali. La convocazione
contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora,
avviene mediante avviso che deve essere esposto nella sede
sociale e spedito a ciascun socio avente diritto al voto, almeno
dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
L’Assemblea straordinaria deve essere
convocata entro 60 giorni, quando ne facciano richiesta scritta
motivata il Comitato Direttivo Centrale (CDC), il Comitato
Direttivo Regionale (CDR), il Collegio dei Revisori dei conti
della Sezione oppure almeno un decimo dei soci maggiorenni della
Sezione. Può essere inoltre convocata quando il Consiglio
Direttivo lo ritenga opportuno.
Art. 16 - Partecipazione e costituzione
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di
voto tutti i soci maggioren-ni regolarmente iscritti almeno
dall’anno precedente; i soci minori di età possono assi-stere
all’Assemblea. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea
da altro socio e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni
a scheda segreta, mediante rilascio di delega; il socio può
ricevere una sola delega. Per la validità delle sedute è
necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno la
metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda
convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la
prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il
numero dei presenti. E’ escluso il voto per corrispondenza.
Art. 17 - Presidente e Segretario
dell’Assemblea
L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e quattro
Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata
dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe
ed il diritto di partecipare all’Assemblea.
Art. 18 - Deliberazioni
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei
voti espressi mediante votazioni per alzata di mano o a
scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla mag-gioranza
dei soci presenti aventi diritto al voto. La votazione a
scrutinio segreto deve essere deliberata dai due terzi dei soci
presenti e aventi diritto al voto.
Le cariche sociali sono elettive e a titolo
gratuito: in caso di elezioni, il Consiglio Direttivo insedia un
Comitato Elettorale per la valutazione formale delle
candidature. Possono essere proposti candidati tutti i soci
maggiorenni presentati da almeno dieci soci. La lista dei
candidati ed i bilanci consuntivi e preventivi devono essere
disponibili presso la Segreteria della Sezione, almeno sette
giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Il voto per
l’elezione alle cariche sociali è libero, non essendo vincolanti
le liste ufficiali di candidati. La designazione va espressa su
scheda segreta. Il socio non può esprimere preferenze in numero
superiore a quello dei Consiglieri da eleggere, pena
l’annullamento della scheda. A parità di voti è eletto il socio
con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.. Sono esclusi dal
computo dei voti le astensioni. Le deliberazioni concernenti
l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su
immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi
dei soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni
acquisteranno efficacia solo dopo l’approvazione da parte del
Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo, a norma dello
Statuto del C.A.I.. La deliberazione di scioglimento della
Sezione deve essere approvata con la maggioran-za di tre quarti
dei soci aventi diritto al voto.
Capo II - CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19 - Composizioni e funzioni
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della Sezione e si
compone da un minimo di sette ad un massimo di nove membri,
compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo uscente
stabilisce il numero dei membri da eleggere. Il Consiglio
Direttivo assolve le seguenti funzioni: - convoca l’Assemblea
dei soci; - propone all’Assemblea dei soci il programma annuale
della Sezione e prende tutte le decisioni necessarie per
realizzarlo; - propone le quote associative ed i contributi a
carico dei soci, per la parte destinata alla Sezione ed
eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati; -
redige e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione; -
attua le deliberazioni dell’Assemblea dei soci; - attua le
delibere dell’Assemblea dei soci ed è responsabile in via
esclusiva dell’amministrazione e della gestione della Sezione; -
cura la redazione dei bilanci della Sezione; - delibera la
costituzione di nuove Sottosezioni con le modalità previste dal
presente Statuto; - delibera i provvedimenti disciplinari nei
confronti dei soci; - delibera sulle domande d’iscrizione di
nuovi soci; - delibera la costituzione o lo scioglimento di
Commissioni, Gruppi, Scuole e ne coor-dina l’attività; - approva
i regolamenti, i programmi ed i bilanci delle Scuole e dei
Gruppi; - delibera, sulla base dei programmi annuali delle
Scuole e dei Gruppi, i contributi a sostegno delle loro
attività; - ratifica le nomine dei Direttori delle Scuole e dei
Responsabili dei Gruppi; - ratifica le decisioni di eccezionale
urgenza prese dal Presidente ai sensi dell’art. 23; - nomina gli
Ispettori Sezionali dei rifugi, ricoveri e bivacchi; - nomina un
Vicepresidente ad interim, ai sensi dell’art. 23, ultimo comma;
- propone i nominativi dei soci candidati agli organi Regionali,
Interregionali e Nazio-nali del Sodalizio; - cura l’osservanza
dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del
presente Statuto sezionale; - proclama i soci venticinquennali,
cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.
La prima riunione del Consiglio Direttivo è
presieduta dal presidente uscente; in essa si provvede
preliminarmente alla elezione, a scrutinio segreto, del
presidente e del vice presidente. In caso di parità di voti, le
cariche sono assegnate al Consigliere che ha ottenuto il maggior
numero di voti nell’Assemblea. Se la parità dovesse ancora
sussistere, prevale l’anzianità di iscrizione al C.A.I.. Si
procede poi alla nomina di un Tesoriere ed un Segretario che
possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del
Consiglio Direttivo e che, in tal caso, non hanno diritto di
voto.
Art. 20 - Durata e scioglimento
Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due
volte e lo possono essere ancora dopo tre anni di interruzione.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i
componenti che, nel periodo di dodici mesi, non siano
intervenuti a 6 riunioni anche non consecutive. Al Consigliere
cessato dalla carica subentra il primo dei non eletti, assumendo
la stessa anzianità del sostituito. Qualora cessino dalla carica
la metà dei componenti originari, il Presidente, entro trenta
giorni, convoca l’Assemblea dei soci da tenersi nei successivi
trenta giorni dalla convo-cazione, per la elezione del Consiglio
Direttivo. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio
Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, convoca
l’Assemblea dei soci con le modalità del capoverso precedente.
Art. 21 - Convocazione
Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare
i Direttori delle Scuole, i Responsabili dei Gruppi, delle
Commissioni permanenti, i Delegati ed i soci che fanno parte
degli Organi Direttivi del C.A.I.. Il Presidente può altresì
invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo,
anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
Art. 22 - Modalità di convocazione e
delibere
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese ed
è convocato dal Presidente, o dal Vice-Presidente, o dal
Consigliere anziano o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, o a
richiesta di un terzo dei Consiglieri, mediante avviso
contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora, ed
inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi
di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere
valide, devono essere pre-siedute dal Presidente o dal Vice
Presidente, o in mancanza di entrambi, dal Consigliere con più
anzianità di iscrizione al C.A.l. e con la presenza della
maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti,
prevale quello di chi presiede. Le decisioni urgenti possono
essere deliberate dal Consiglio Direttivo anche se manca il
numero legale, a maggioranza di voti, purchè con almeno tre voti
e devono essere ratificate nella successiva riunione valida.
All’insorgere di potenziale conflitto d’interessi su una
particolare operazione della Sezione che riguardi un componente
del Consiglio direttivo o il suo coniuge o il convivente o i
suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non
può partecipare alla discussione e alle deliberazioni relative,
e non può assumere in materia incarichi di controllo o di
ispezione. Una riunione straordinaria può essere convocata dal
Presidente o richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal
Collegio dei Revisori dei conti. I verbali delle sedute sono
redatti dal Segretario o da un Consigliere all’uopo designato,
approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente
e dal verbalizzante. I ver-bali possono essere consultati dai
soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non
ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, nemmeno
parziali, degli atti consultati.
Capo III - PRESIDENTE
Art. 23 - Compiti e nomina del presidente
Il Presidente della Sezione ne è il legale rappresentante; può
delegare i poteri di rappre-sentanza con il consenso del
Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve le seguenti
funzioni: - sottoscrive la convocazione dell’Assemblea dei soci;
- presenta all’Assemblea dei soci la relazione annuale,
accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo stato
patrimoniale della Sezione; - convoca e presiede le riunioni del
Consiglio Direttivo; - pone in atto le deliberazioni del
Consiglio Direttivo.
Il Presidente è nominato dal Consiglio
Direttivo; dura in carica tre anni ed è rieleggibile una seconda
volta e lo può essere ancora dopo tre anni di interruzione. Il
candidato alla carica di Presidente della Sezione, al momento
della elezione, deve aver maturato esperienza almeno triennale
negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche
o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore
a due anni so-ciali completi.
Il Presidente, in caso di urgenza, può
prendere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo;
detti provvedimenti decadranno se non ratificati dallo stesso
Consiglio nella prima riunione utile. In caso di impedimento il
Presidente è sostituito dal Vice-presidente. In caso di
impedimento anche del Vice-presidente, il Consiglio Direttivo
può nominare un Consigliere Vice-presidente ad interim, per la
durata dell’impedimento.
Capo IV - TESORIERE E SEGRETARIO
Art. 24 - Compiti del Tesoriere
Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della
Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la
documentazione.
Art. 25 - Compiti del Segretario
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio
Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e
sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione. Nel caso lo
ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo può delegare
l’attuazione di specifiche delibere o servizi amministrativi a
dei Consiglieri, anziché al Segretario.
Capo V - REVISORI DEI CONTI
Art. 26 - Composizione, durata e compiti
Il Collegio dei Revisori dei conti è l’organo di controllo
contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica
e patrimoniale della Sezione. E’ costituito da tre componenti,
soci maggiorenni con anzianità di iscrizione alla Sezione non
inferiore a due anni sociali completi. I componenti durano in
carica tre anni e sono rieleggibili. Al Revisore dei conti
cessato dalla carica, subentra il primo dei non eletti. Il
Collegio dei Revisori dei conti elegge, tra i propri componenti
effettivi, il Presidente che ha il compito di convocare e
presiedere le sedute del Collegio. I componenti del Collegio
intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale,
senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell’Assemblea
dei soci. I compiti dei Revisori dei conti sono: - l’esame del
conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio
previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da
presentare all’Assemblea dei soci; - il controllo collegiale o
Delegato ad un singolo revisore, degli atti contabili della
Sezio-ne o della Sottosezione; - la convocazione dell’Assemblea
dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità con-tabili
o amministrative o di impossibilità di funzionamento del
Consiglio Direttivo.
Capo VI - DELEGATI
Art. 27 - Nomina e compiti
I Delegati sono nominati dall’Assemblea e, con il Presidente,
rappresentano la Sezione secondo quanto previsto dallo Statuto e
dal Regolamento Generale del C.A.I.. La carica è compatibile con
altre cariche sezionali.
TITOLO V
CARICHE SOCIALI
Art. 28 - Condizioni di eleggibilità
Sono eleggibili alle cariche sociali i soci con diritto di voto
in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti
all’Associazione da almeno due anni; non abbiano riportato
condan-ne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di
interessi personali diretti o indiretti nella gestione del
patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per
attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal
Regolamento Generale del C.A.I.. Le cariche sociali sono
gratuite. La gratuità non è derogabile. Non sono eleggibili alle
cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto
di lavoro dipendente con il C.A.I. o quanti intrattengono un
rapporto economico continuativo con le strutture centrali o
periferiche.
TITOLO VI
COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE
Art. 29 - Commissioni, Gruppi e Scuole
Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi,
Commissioni, Gruppi e Scuole, in linea con le direttive
sezionali e degli Organi Tecnici Centrali Operativi (OTCO) /
Organi Tecnici Periferici Operativi (OTPO) di riferimento. Sono
formati da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici
rami dell’attività associativa.
Tali Gruppi operano secondo apposito
Regolamento interno, che deve essere approvato dal Consiglio
Direttivo.
I bilanci dei Gruppi fanno parte integrante
del bilancio della Sezione e devono essere redatti entro i
termini fissati dal Consiglio direttivo. Ogni richiesta di
contributo a terzi deve essere autorizzata dal Consiglio
Direttivo.
TITOLO VII
SOTTOSEZIONI
Art. 30 - Costituzione
Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste
dallo statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., costituire
una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante
della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del
numero dei Delegati all’Assemblea dei Delegati del C.A.I.. I
soci della Sottosezione hanno gli stessi di-ritti dei soci della
Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto
dall’ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene
rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio
Regolamento interno, che non può essere in contrasto con quello
della Sezione e che è soggetto all’approvazione, anche nelle sue
modifiche, del Consiglio Direttivo della Sezione.
Art. 31 - Organizzazione interna
La Sottosezione è retta da un Reggente, assistito da un
Segretario ed eventualmente da un numero di Consiglieri da un
minimo di due ad un massimo di sei. Le cariche sono tutte
elettive. Il Reggente, o un suo Delegato, partecipa alle
riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione.
TITOLO VIII
PATRIMONIO
Art. 32 - Patrimonio
Il patrimonio sociale è costituito: - dai beni mobili ed
immobili di proprietà della Sezione; - da eventuali fondi di
riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio; - da qualsiasi
altro bene che venga donato da enti o privati a favore della
Sezione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.
Le entrate sociali sono costituite: - dalle
quote di ammissione; - dalle quote associative annuali di
spettanza della Sezione; - dai canoni dei rifugi ed altri
introiti derivanti dai beni sociali; - dai contributi di soci
benemeriti ed enti pubblici; - da altre donazioni, proventi o
lasciti; - dai redditi del patrimonio e da ogni altra eventuale
contribuzione.
I fondi liquidi che non siano necessari per
le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto
corrente bancario e/o postale intestato alla Sezione stessa e/o
investiti in titoli garantiti dallo Stato Italiano o dalla
Comunità Europea. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio
sociale.
E’ vietata la distribuzione fra i soci, anche
parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione
nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.
TITOLO XI
AMMINISTRAZIONE
Art. 33 - Esercizio sociale
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla
chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il
bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del
Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato
all’Assemblea dei soci per l’approvazione. Il bilancio, reso
pubblico mediante affissione all’albo sezionale per almeno sette
giorni antecedenti l’Assemblea dei soci, deve esporre con
chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica
della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i
beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. In caso di
scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo
scioglimento della Sottosezione, le attività patrimoniali nette,
risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del
Collegio nazionale dei Revisori dei conti del C.A.I., sono
assunte in conse-gna e amministrate per non più di tre anni dal
Comitato Direttivo Regionale (CDR) competente; dopo tale periodo
restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale (GR)
interessato. In caso di scioglimento di una Sottosezione, le
attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da
farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o Interregionale
dei Revisori dei conti competente per territorio, restano
immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I soci
della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.
TITOLO X
CONTROVERSIE
Art. 34 - Tentativo di conciliazione
La giustizia interna al C.A.I. è amministrata su due gradi di
giudizio: il primo a livello Regionale, il secondo a livello
centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è
l’organo giudicante di primo grado; il Collegio nazionale dei
Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado. Le
controversie che dovessero insorgere tra i soci o fra i soci ed
organi periferici, relative alla vita sociale, non possono
essere deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o
all’arbitrato di persone o enti estranei al Sodalizio, senza che
prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo
le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento
Generale del C.A.I. e dal Regolamento Disciplinare, e non si sia
esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della
controversia.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35 - Rinvio alle norme del Club
Alpino Italiano
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano
le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del
C.A.I..
Art. 36 - Norme transitorie
Il presente Statuto entra in vigore dopo l’approvazione
dell’Assemblea dei soci e la ratifica del Comitato Centrale di
Indirizzo e Controllo del C.A.I.. Il Consiglio Direttivo è
autorizzato a introdurre le modifiche che siano richieste in
sede di ratifica dello Statuto, come pure a coordinarlo con
eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del
C.A.I., da portare ad approvazione nella prima seduta utile
dell’Assemblea soci. Le delibere devono essere approvate
dall’Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei
votanti. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la ratifica
del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del C.A.I..
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